Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 110
Regio decreto 267/1942

Art. 110 — Progetto di ripartizione

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/110parte di Regio decreto 267/1942
Art. 110. (Progetto di ripartizione). Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 109 Art. 111 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.