Regio decreto 1354/1941
Art. 99 — Art. 100 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 99. (Art. 100 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli Uffici dell'economia corporativa, di cui al precedente art. 97, entro cinque giorni dal ricevimento, debbono trasmettere, all'Ufficio centrale dei brevetti, presso il Ministero delle corporazioni, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute ed i relativi documenti, insieme ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.
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