Regio decreto 1354/1941
Art. 9 — Trattandosi, come nel caso dell'articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi f…
Art. 9. Trattandosi, come nel caso dell'articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, il brevetto sia chiesto per un tutto o una serie omogenea, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche di cui al precedente art. 7, o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma dell'art. 8.
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