Regio decreto 1354/1941
Art. 86 — Art. 88 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 86. (Art. 88 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni. La Commissione stessa ha altresi' facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
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