Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 84
Regio decreto 1354/1941

Art. 84 — Art. 86 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/84parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 84. (Art. 86 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 83 Art. 85 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.