Regio decreto 1354/1941
Art. 77 — Art. 79 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 77. (Art. 79 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I ricorsi in materia di brevetti per modelli industriali, nei casi corrispondenti a quelli previsti dal R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la materia dei brevetti d'invenzioni industriali, debbono essere o depositati presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facolta' della Segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore dl copie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.