Regio decreto 1354/1941
Art. 75 — Art. 77 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 75. (Art. 77 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Lo controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'autorita' giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.