Regio decreto 1354/1941
Art. 68 — Art. 70 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 68. (Art. 70 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.