Regio decreto 1354/1941
Art. 66 — Art. 68 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 66. (Art. 68 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel Codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione e' eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti. In quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.
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