Regio decreto 1354/1941
Art. 56 — Art. 58 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 56. (Art. 58 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le spese del giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo, a norma del Codice di procedura civile. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita' venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall'Amministrazione.
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