Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 54
Regio decreto 1354/1941

Art. 54 — Art. 56 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/54parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 54. (Art. 56 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Ai fini della determinazione dell'indennita' da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto di modello nell'interesse della difesa militare del Paese, l'espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'Amministrazione espropriante. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L'Amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona. del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima notificazione, il Ministro per le corporazioni, su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.