Regio decreto 1354/1941
Art. 46 — Art. 48 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 46. (Art. 48 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne da' comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio da' notizia all'interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo del segreto e si da' corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.
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