Regio decreto 1354/1941
Art. 39 — Art. 41 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, 244
Art. 39. (Art. 41 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, 244). Le istanze intese ad ottenere le integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa pel secondo biennio, pagata incompletamente o, comunque irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti. Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il Vaglia modello 1-H per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.