Regio decreto 1354/1941
Art. 36 — Art. 38 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 36. (Art. 38 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo art. 38, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero delle corporazioni, Ufficio centrale dei brevetti. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del procuratore del Registro di Roma.
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