Regio decreto 1354/1941
Art. 21 — Art. 18 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 21. (Art. 18 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Qualora il richiedente il brevetto non sia l'espositore, deve provare la sua qualita' di successore o avente causa da esso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.