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Regio decreto 1354/1941

Art. 19 — Art. 16 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/19parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 19. (Art. 16 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Quando si rivendichi la priorita' per prodotti che hanno figurato in una esposizione, a norma degli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato; nella carta bollata prescritta, del comitato esecutivo o direttivo, o della presidenza dell'esposizione, legalizzato dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni. Il certificato deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; 2) la data in cui il prodotto, al quale il modello si riferisce, e' stato consegnato per l'esposizione; 3) una descrizione sommaria del prodotto, in cui ne siano indicati gli elementi caratteristici, in modo da rendere possibile l'identificazione del prodotto stesso. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane.

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