Regio decreto 1354/1941
Art. 17 — Art. 13 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 17. (Art. 13 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La rivendicazione dei diritti di priorita' deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale.
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