Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 17
Regio decreto 1354/1941

Art. 17 — Art. 13 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/17parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 17. (Art. 13 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La rivendicazione dei diritti di priorita' deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.