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Regio decreto 1354/1941

Art. 14 — Art. 9 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/14parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 14. (Art. 9 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facolta', in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

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