Regio decreto 1354/1941
Art. 111 — Art. 107 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 111. (Art. 107 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Dalla data, stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per modelli industriali, i decreti di cui appresso: 1) il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni; 2) Il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 54, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica. Sono altresi' abrogati, dalla data e quanto agli effetti anzidetti: 1) il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprieta' industriale, letteraria ed artistica; 2) il R. decreto 7 marzo 1926, n. 555, portante attribuzioni alle Camere di commercio della Tripolitania e della Cirenaica in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi internazionali. Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le corporazioni Ricci
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