Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 11
Regio decreto 1354/1941

Art. 11 — Art. 5 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/11parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 11. (Art. 5 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o piu' rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo. La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire due originali di detta descrizione, della cui identita' risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.