Regio decreto 1022/1941
Art. 86 — Composizione
Art. 86. (Composizione). Il tribunale militare di guerra straordinario e' composto del presidente e di quattro giudici, tratti dagli ufficiali magistrati militari e dagli ufficiali presenti nel luogo dove deve essere convocato, escluso l'ufficiale che lo convoca, quello che e' stato offeso o danneggiato dal reato e quello che ha fatto il rapporto.
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