Regio decreto 1022/1941
Art. 83 — Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero
Art. 83. (Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero). Le disposizioni concernenti i tribunali militari di guerra ordinari si osservano, per quanto e' possibile, anche per i tribunali militari di guerra presso i corpi di spedizione all'estero.
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