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Regio decreto 1022/1941

Art. 7 — Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/7parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 7. (Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti). I tribunali militari territoriali sono istituiti presso i comandi di corpo d'armata, o presso i comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato. I tribunali militari territoriali sono dodici, salve le disposizioni degli ordinamenti speciali. Essi hanno sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. Essi sono costituiti, rispettivamente, presso il comando per ciascuno indicato nella tabella annessa a questa legge (allegato A), ed estendono la loro competenza sul territorio delle provincie per ciascuno indicate nella tabella medesima. Con decreto Reale, possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente, altri tribunali militari territoriali oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale e' istituito. In tal caso, con lo stesso decreto e' stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione, modificandosi, ove occorra, quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con decreto Reale. Con decreto Reale, possono altresi' istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso lo stesso decreto determina, ove occorra, i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale e' istituita. I decreti Reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro militare interessato, di intesa con gli altri Ministri militari e con il Ministro delle finanze. Con decreto Reale, puo' essere modificata, la circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

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