Regio decreto 1022/1941
Art. 62 — Composizione dei tribunali militari di guerra
Art. 62. (Composizione dei tribunali militari di guerra). Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.
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