Regio decreto 1022/1941
Art. 60 — Uffici dei tribunali militari di guerra
Art. 60. (Uffici dei tribunali militari di guerra). Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti; 1° un ufficio di presidenza; 2° un ufficio del pubblico ministero; 3° un ufficio d'istruzione; 4° un ufficio di cancelleria. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.
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