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Regio decreto 1022/1941

Art. 53 — Difesa davanti ai tribunali militari territoriali

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/53parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 53. (Difesa davanti ai tribunali militari territoriali). Davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede il tribunale. Se l'imputato ha grado di capitano o altro piu' elevato, il difensore puo' essere scelto anche fra gli ufficiali superiori o generali, purche' di grado inferiore a quello del presidente. Se l'ufficiale non risiede nel luogo dove ha sede il tribunale, egli puo' essere scelto come difensore, quando il presidente ritenga che tale circostanza non produca ritardo nella definizione del giudizio o altro inconveniente; e il provvedimento e' insindacabile. Anche gli avvocati e procuratori esercenti possono essere scelti come difensori, osservata, nel caso elle risiedano fuori del luogo in cui ha sede il tribunale, la disposizione del comma precedente.

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