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Regio decreto 1022/1941

Art. 48 — Esercizio delle funzioni di cancelleria

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/48parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 48. (Esercizio delle funzioni di cancelleria). Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare del Re Imperatore sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.

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