Regio decreto 1022/1941
Art. 43 — Sede e costituzione del tribunale supremo militare
Art. 43. (Sede e costituzione del tribunale supremo militare). Il tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato, ed i ventidue giudici, di cui nove ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato. I giudici militari appartengono: tre al Regio esercito, due alla Regia marina, due alla Regia aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari indicate nell'articolo 12. Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della corte suprema di cassazione sono fatte con decreto Reale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale piu' anziano fra i generali di divisione o equiparati. Con decreto Reale, puo' disporsi che nel tribunale supremo militare funzionino piu' sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari piu' elevati in grado o, a parita' di grado, piu' anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso. Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.
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