Regio decreto 1022/1941
Art. 41 — Potere di emanare bandi
Art. 41. (Potere di emanare bandi). Il Comandante di un corpo di spedizione all'estero ha il potere di emanare, in materia di ordinamento e di giurisdizione penale militare, bandi, che hanno valore di legge per il corpo di spedizione; salva, quando ne ricorrano le condizioni, l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra.
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