Regio decreto 1022/1941
Art. 30 — Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato
Art. 30. (Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato). Se l'imputato ha grado di tenente di vascello o capitano, o grado superiore, il tribunale si compone in modo che il presidente sia superiore di almeno due gradi all'imputato, due giudici gli siano superiori almeno di un grado e due siano almeno di grado eguale, ma piu' anziani. I quattro giudici indicati nel comma precedente devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente. In caso di mancanza di ufficiali del grado indicato nel primo comma per la funzione di presidente, tale funzione e' esercitata dall'ufficiale piu' elevato in grado, purche' superiore almeno di un grado all'imputato.
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