Regio decreto 1022/1941
Art. 28 — Organi della giurisdizione militare di bordo
Art. 28. (Organi della giurisdizione militare di bordo). La giustizia penale militare sulle Regie navi e' amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.
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