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Regio decreto 1022/1941

Art. 24 — Norma generale

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/24parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 24. (Norma generale). L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o piu' vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

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