Regio decreto 1022/1941
Art. 22 — Rimessione ad altro tribunale militare per il giudizio
Art. 22. (Rimessione ad altro tribunale militare per il giudizio). Quando, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 12, per la mancanza di giudici di alcuna delle forze armate dello Stato, il collegio giudicante non possa essere composto nei modi stabiliti dall'articolo 15, il pubblico ministero o il giudice istruttore, rispettivamente, con la richiesta del decreto di citazione a, giudizio o con la sentenza di rinvio a giudizio, rimette la causa al tribunale militare piu' vicino, nel quale sia possibile comporre il collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto articolo 15.
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