Regio decreto 1022/1941
Art. 18 — Giudizio a carico di ufficiali generali
Art. 18. (Giudizio a carico di ufficiali generali). Per il giudizio a carico di ufficiali generali, l'estrazione a sorte, preveduta dall'articolo 16, e' fatta in pubblica udienza, dal presidente del tribunale supremo militare fra tutti gli ufficiali generali in servizio aventi il grado richiesto e residenti nel Regno. Se il numero degli ufficiali generali ammessi alla estrazione a sorte non e' superiore a quello richiesto, sono compresi nella estrazione anche gli, ufficiali generali di grado immediatamente inferiore, purche' di grado non inferiore a quello dell'imputato e di lui piu' anziani. In mancanza di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianita' richiesti, sono compresi nella estrazione anche gli ufficiali generali in congedo. Mancando anche questi, sono compresi nella estrazione gli ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, ancorche' meno anziani, e, in difetto quelli del grado immediatamente inferiore.
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