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Regio decreto 1022/1941

Art. 10 — Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/10parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 10. (Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice). Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari: 1° gli ufficiali che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 2° il Capo di stato maggiore generale; 3° i Capi e i Sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 4° gli ufficiali della Casa militare del Re Imperatore e dei Principi Reali; 5° gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei ministeri militari; 6° l'ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare. Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto Reale, dispongano altrimenti.

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