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Regio decreto 472/1941

Art. 5 — Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; col passaggio…

ELI /it/regio-decreto/1941/03/25/472/art/5parte di Regio decreto 472/1941
Art. 5. Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; col passaggio al terzo anno agli allievi e' conferita la qualifica di « aspirante ufficiale » nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di lª classe.

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