Regio decreto 472/1941
Art. 30 — Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, so…
Art. 30. Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' stabilite per gli allievi del 3° anno del corso regolare. Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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