Regio decreto 472/1941
Art. 23 — Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'…
Art. 23. Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'Accademia per un periodo superiore a 30 giorni, non sono tenuti al pagamento delle aliquote della retta a partire dal 31° giorno di assenza. Il pagamento sara' ripreso all'inizio del mese in cui ha luogo il rientro dell'allievo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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