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Regio decreto 472/1941

Art. 23 — Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'…

ELI /it/regio-decreto/1941/03/25/472/art/23parte di Regio decreto 472/1941
Art. 23. Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'Accademia per un periodo superiore a 30 giorni, non sono tenuti al pagamento delle aliquote della retta a partire dal 31° giorno di assenza. Il pagamento sara' ripreso all'inizio del mese in cui ha luogo il rientro dell'allievo.

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