Regio decreto 472/1941
Art. 15 — Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia: a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso…
Art. 15. Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia: a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso dei genitori o dei tutori se si tratta di allievo minorenne; b) di autorita' dal Ministero per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dal presente decreto. Sulle dimissioni si pronuncia il Consiglio permanente di disciplina che compila apposito verbale da sottoporre alla approvazione del Ministero.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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