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Regio decreto 472/1941

Art. 15 — Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia: a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso…

ELI /it/regio-decreto/1941/03/25/472/art/15parte di Regio decreto 472/1941
Art. 15. Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia: a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso dei genitori o dei tutori se si tratta di allievo minorenne; b) di autorita' dal Ministero per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dal presente decreto. Sulle dimissioni si pronuncia il Consiglio permanente di disciplina che compila apposito verbale da sottoporre alla approvazione del Ministero.

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