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Regio decreto 472/1941

Art. 12 — Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare e' concesso di ripetere gli esami nella seconda …

ELI /it/regio-decreto/1941/03/25/472/art/12parte di Regio decreto 472/1941
Art. 12. Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare e' concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non piu' di cinque materie; agli allievi della terza classe e' concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non piu' di quattro materie. Gli allievi che non superano gli esami ripetono l'anno. Gli allievi che durante l'anno accademico siano stati assenti dalle lezioni per piu' della meta' di esse ripetono l'anno; continuano pero' fino all'inizio del nuovo anno accademico a frequentare le istruzioni di volo ed in qualita' di uditori quelle del corso di appartenenza. Gli allievi che non intendono ripetere l'anno, a domanda, sono subito dimessi dall'Accademia. Chi per la seconda volta si trovi nelle condizioni di dover ripetere lo stesso anno accademico, purche' riprovato agli esami, e' dimesso dall'Accademia. Analogamente si provvedera' per l'allievo non ammesso agli esami per ragioni di assenza, quando all'atto in cui dovesse avvenire la nomina si trovi ad avere superato il 27° anno di eta'. Ottenuta l'idoneita' in tutti gli esami della 3ª classe (ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano), gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti in servizio permanente effettivo. Gli allievi che ripetono l'anno entrano a farte, a tutti gli effetti, del corso successivo a quello cui erano inscritti.

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