Regio decreto 472/1941
Art. 10 — Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o…
Art. 10. Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sotto dimessi dall'Istituto. Tale dimissione puo' aver luogo, pero', anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnita' alla carriera di ufficiale. Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed e' subordinato alle seguenti condizioni: a) di avere ottenuta negli appositi esami l'approvazione in tutte le materie secondo le norme contenute nel regolamento interno di cui all'art. 32 del presente decreto; b) di avere conseguito l'idoneita' nell'attitudine militare e la sufficienza nella condotta; c) di possedere decisa attitudine al volo, riconosciuta da una apposita commissione nominata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, della quale fa Parte in ogni caso il comandante la Scuola di pilotaggio o chi ne fa le veci. Il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano e' condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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