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Regio decreto 2024/1940

Art. 7 — I Presidenti dei Comitati centri di Mobilitazione, normalmente, ricevono dal Presidente Generale le direttive…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/7parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 7. I Presidenti dei Comitati centri di Mobilitazione, normalmente, ricevono dal Presidente Generale le direttive e le istruzioni per lo svolgimento dei servizi impiantati nella propria circoscrizione. Nei casi di comprovata urgenza e necessita', in cui debbano adottare provvedimenti di propria iniziativa o nei casi in cui ricevano disposizioni dalle competenti Autorita' militari sono tenuti ad informarne immediatamente il Presidente Generale. Gli stessi Presidenti devono tenersi informati, fino dal tempo di pace, e riferirne al Presidente Generale, di tutti i mezzi di soccorso, all'infuori di quelli di proprieta' dell'Associazione, di cui puo' disporre la propria circoscrizione, e specificamente: a) dei mezzi disponibili negli Ospedali civili; b) dei locali e dei mezzi atti all'impianto di Unita' sanitarie dell'Associazione; c) dei materiali eventualmente messi a disposizione della Croce Rossa, da enti o privati; d) delle offerte date all'Associazione, anche con eventuale specifica destinazione. Essi devono altresi' riferire al Presidente Generale sull'andamento dei servizi e sul movimento degli infermi di cui all'art. 64.

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