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Regio decreto 2024/1940

Art. 62 — Per decessi di militari si devono nelle tabelle cliniche e registri iscrivere tutte quelle annotazioni, atte …

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/62parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 62. Per decessi di militari si devono nelle tabelle cliniche e registri iscrivere tutte quelle annotazioni, atte ad accertare i fatti sui quali abbiano piu' tardi a trovare fondamento diritti conferiti dalle leggi vigenti ai parenti dei defunti. Gli oggetti ed i valori, di pertinenza dei militari defunti saranno inviati al Comando del rispettivo Corpo, le armi saranno versate al piu' vicino parco o magazzino d'artiglieria e gli oggetti di vestiario al piu' vicino parco o magazzino di vestiario ritirandone regolare ricevuta. Gli oggetti ed i valori di pertinenza dei civili defunti sono consegnati al Comitato Centro di Mobilitazione, che li terra' in deposito per effettuarne la consegna a coloro che dimostreranno la qualita' di eredi.

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