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Regio decreto 2024/1940

Art. 58 — Per quanto riguarda l'igiene degli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa, i Direttori debbono aver cura che…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/58parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 58. Per quanto riguarda l'igiene degli Stabilimenti sanitari della Croce Rossa, i Direttori debbono aver cura che sia regolarmente eseguito quanto e' prescritto dal Regolamento del Servizio sanitario militare territoriale; dall'Istruzione sul servizio di sanita' in guerra - dall'Istruzione per il servizio degli infermieri ed aiutanti di sanita' del R. E. e dall'Istruzione per l'igiene dei militari del R. E. In ogni caso sara' eseguita una disinfezione straordinaria ed accurata nell'ambiente destinato al ricovero per infermi, dove siasi verificato un caso di malattia infettiva. Del pari si procedera' ogni qualvolta verra' a sgombrarsi dai malati un Reparto oppure l'intera Formazione Sanitaria; cosi' al termine di ogni viaggio di un treno ospedale, nave ospedale od ambulanza lagunare, ed infine ugualmente si procedera' quando l'Unita' Sanitaria cessa di funzionare, e cio' prima che sia dimessa, in modo che il materiale sia posto prontamente in condizioni d'esser di nuovo utilizzato.

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