Regio decreto 2024/1940
Art. 46 — Per le Unita' mobilitate, le Autorita' Militari determinano la partenza, la localita' e la data d'impianto, e…
Art. 46. Per le Unita' mobilitate, le Autorita' Militari determinano la partenza, la localita' e la data d'impianto, e cosi', per i successivi spostamenti, prescrivono inoltre gli itinerari da seguirsi ed i mezzi di trasporto. Quando l'Unita' non sia fornita di mezzi propri di trasporto, questi sono di regola forniti dalla Intendenza del Regio Esercito.
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