Regio decreto 2024/1940
Art. 42 — Trattandosi di treni ospedali, navi ospedali ed ambulanze lagunari il Direttore di ciascuna di tali formazion…
Art. 42. Trattandosi di treni ospedali, navi ospedali ed ambulanze lagunari il Direttore di ciascuna di tali formazioni, prende in consegna, inoltre, il materiale di allestimento. Sara' cura del Direttore di disporre che nei giorni che intercederanno tra l'ordine di mobilitazione ed il giorno dell'effettiva partenza, al personale di assistenza sia rinnovata l'istruzione sul materiale e quella per la assistenze, agli infermi.
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