Regio decreto 2024/1940
Art. 37 — Inservienti
Art. 37. Inservienti. Sono destinati al lavoro di fatica ed ai servizi generali dell'Unita' sanitaria o Stabilimento. Fra essi saranno designati: il trombettiere, che ha anche l'ufficio di portiere e di lampista; gli aiutanti meccanici automobilisti; gli aiutanti di cucina; gli attendenti, che, oltre al servizio personale degli ufficiali, dovranno anche disimpegnare quello di piantone negli uffici. Tanto gli infermieri che gli inservienti sono tenuti a prestarsi ugualmente ad eseguire i lavori di impianto, sgombero e trasporto delle Unita' Sanitarie e formazioni.
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