Regio decreto 2024/1940
Art. 29 — Il medico di guardia, oltre a quanto e' prescritto dal Regolamento sul servizio sanitario militare territoria…
Art. 29. Il medico di guardia, oltre a quanto e' prescritto dal Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, deve: a) mantenere il buon ordine, la tranquillita' e la pulizia nello Stabilimento; b) sorvegliare che siano somministrati agli infermi, con la maggiore esattezza, i medicinali prescritti e che venga loro puntualmente praticato quant'altro dai medici e' stato ordinato; c) vigilare sulla buona qualita' dei generi alimentari introdotti per uso dei ricoverati o del personale; d) constatare che il vitto distribuito ai ricoverati ed al personale di assistenza sia di accurata preparazione e corrisponda per qualita', quantita' e composizione a quanto e' prescritto ed e' stato ordinato; e) provvedere all'accettazione dei malati sulla base dei prescritti documenti (vedi art. 50) riscontrando l'esatta compilazione di essi, e, nel caso, provvedere in proposito; f) curare che entrando i ricoverati, depositino, a tenore ai quanto e' stabilito, gli effetti personali, i valori, le armi e le munizioni (vedi art. 51); g) riscontrare che i dimessi siano provvisti dei regolari documenti (art. 55), che abbiano ritirato quanto e' di loro spettanza, e che nessuno di essi, per sopravvenuto malore, non si trovi piu' in condizioni da poter essere dimesso. A tal fine deve tener presente la destinazione dell'uscente ed il mezzo con il quale deve raggiungerla; h) provvedere agli eventuali bisogni degli ammalati ricoverati e prestare i necessari soccorsi d'urgenza agli entranti, come a chiunque ricorra al soccorso sanitario della Croce Rossa; i) constatare nelle forme volute i casi di morte, che si verificassero fra i ricoverati e riferirne al Direttore per le ulteriori pratiche di stato civile (art. 61 presente Regolamento e 38 paragr. 134 Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).
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