Regio decreto 2024/1940
Art. 18 — Il personale mobilitato come per qualsiasi altro titolo comandato nella zona dell'esercito operante e', a nor…
Art. 18. Il personale mobilitato come per qualsiasi altro titolo comandato nella zona dell'esercito operante e', a norma dell'art. 21 della Convenzione Internazionale di Ginevra, munito di un bracciale di neutralita', e di un foglio di riconoscimento che debbono portare rispettivamente il timbro ed il visto dell'Autorita' Militare.
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