Regio decreto 2024/1940
Art. 14 — L'Ufficiale comandante di Unita' o l'Ufficiale isolato che arrivi in una localita' per assumervi servizio, ha…
Art. 14. L'Ufficiale comandante di Unita' o l'Ufficiale isolato che arrivi in una localita' per assumervi servizio, ha l'obbligo di presentarsi al rappresentante del Presidente Generale. Quando tale presentazione dovesse portare ritardo o altrimenti nuocere al servizio, detto personale ne resta dispensato, ma dovra' darne giustificazione nel rapporto di servizio; in nessun modo il suddetto personale puo' esimersi dal dare comunicazione del proprio arrivo.
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